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Whistleblowing

INFORMATIVA GENERALE DELLA NUOVA PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Introduzione della Nuova Procedura Whistleblowing secondo il D.Lgs. 24/2023

Gentile lettore,

Con la presente comunicazione, desideriamo informarvi sull’adozione della nuova procedura Whistleblowing in conformità al Decreto Legislativo 24/2023. Questa normativa è stata implementata per migliorare la trasparenza e la gestione delle segnalazioni di comportamenti illeciti all’interno dell’organizzazione.

Il Whistleblowing, o segnalazione di illeciti, consente ai dipendenti o al perosonale esterno dell’azienda, di segnalare in modo confidenziale eventuali violazioni normative o comportamenti scorretti, garantendo al contempo protezione da ritorsioni.

La procedura prevede che le segnalazioni siano inviate attraverso i canali designati, garantendo l’anonimato del segnalante.

Le segnalazioni possono includere comportamenti, azioni o omissioni che danneggiano l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o di enti privati, quali:

Violazioni amministrative, contabili, civili o penali;
Condotte illecite rilevanti secondo il decreto legislativo 231/2001 o violazioni dei modelli organizzativi previsti;
Illeciti rientranti nell’ambito degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi a settori come appalti pubblici, servizi finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione, sicurezza nucleare, sicurezza alimentare, salute pubblica, protezione dei consumatori, privacy, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e sistemi informativi;
Azioni o omissioni che danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione;
Azioni o omissioni riguardanti il mercato interno;
Azioni o comportamenti che eludono gli obiettivi delle disposizioni degli atti dell’Unione.
I canali di segnalazione possono essere:

interno (nell’ambito del contesto lavorativo);
esterno (ANAC);
divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
I soggetti che segnalano possono utilizzare il canale esterno (ANAC) nelle seguenti circostanze:

Quando non è prevista nell’ambito del contesto lavorativo l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interno o questo, se obbligatorio, non è attivo o non è conforme alla legge.
Quando la persona che segnala ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto alcun seguito.
Quando la persona che segnala ha validi motivi per ritenere che una segnalazione interna non sarebbe seguita efficacemente o potrebbe comportare rischi di ritorsione.
Quando la persona che segnala ha fondati motivi di ritenere che la violazione rappresenti un pericolo imminente o evidente per l’interesse pubblico.
Inoltre, i segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

La persona che segnala ha precedentemente effettuato una segnalazione interna ed esterna, o ha effettuato direttamente una segnalazione esterna senza ricevere riscontro entro i termini stabiliti per le misure previste.
La persona che segnala ritiene che la violazione possa costituire un pericolo imminente o evidente per l’interesse pubblico.
La persona che segnala ha fondati motivi per credere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o potrebbe non essere seguita efficacemente a causa delle circostanze specifiche, come la possibile occultazione o distruzione di prove, o il timore di collusioni con l’autore della violazione o coinvolgimento nella stessa.
Si invita ogni dipendente a prendere visione della procedura completa, disponibile sul portale aziendale https://emmecci.whistleblowing.net/ ed eventualmente, alla normativa presente sul sito dell’ANAC https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing.

La collaborazione di tutti è fondamentale per assicurare un ambiente lavorativo etico e conforme alle normative vigenti.

CONSERVAZIONE DEI DATI

Come previsto dall’art. 14, d.lgs. n. 24/2023, i dati personali sono trattati e conservati per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E RECLAMO

In termini generali, gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Garante, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali a sé riferiti e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L’apposita istanza è presentata al Responsabile della Protezione dei dati personali presso il Garante per la protezione dei personali – Responsabile della protezione dei dati personali, EMMECCI SRL – VIA CESARE MORI SNC – 90024 GANGI (PA).

Tuttavia, in base all’art. 13, comma 3, d.lgs. n. 24/2023, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies, lett. f), del Codice, secondo il quale, nel testo modificato dall’art. 24, comma 4, d.lgs. n. 24/2023, “non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto […] alla riservatezza dell’identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 […], riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione […]”.

Ringraziamo per la vostra attenzione e collaborazione.

Emmecci s.r.l.